LIVELLO DI AFFIDABILITA' FISCALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La compilazione degli indici ISA nel modello Redditi 2020
Come lo scorso anno, all’interno della Dichiarazione dei redditi, a fianco al reddito d’impresa o professionale, si compilano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), e come risultato un “voto”, su una scala da 1 a 10, che misura il grado di affidabilità del contribuente ed anche l’accesso al regime premiale.
Il loro fine è quello di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione Finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli definitivi per l’applicazione degli ISA 2020 relativi al 2019. I nuovi mod. ISA 2020 contengono una serie di significative novità riguardanti principalmente le indicazioni dei dati contabili.
Novità nel modello Redditi 2020
Le novità riguardano:
- Dei 175 ISA approvati per il periodo d’imposta 2018, ben 89 sono nuovi/revisionati/evoluzione: 15 (su 37 totali) per le attività delle manifatture; 25 (su 61 totali) per attività economiche del settore servizi; 31 (su 52 totali) del settore commercio; 18 (su 23 totali) per attività professionali (oltre ai 2 per l’agricoltura), tutti distinti dalla lettera iniziale B.
- Le novità più rilevanti per il periodo d’imposta 2019 riguardano i dati contabili: quadro F per le imprese e nuovo quadro H per i professionisti (che andrà a sostituire il quadro G per gli ISA nuovi/ revisionati), che viene semplificato con la riduzione delle informazioni richieste, come l’eliminazione dei dari relativi ai generi di monopolio ad aggio o ricavo fisso.
- Il livello di affidabilità per il 2019 si ottiene attraverso la media semplice dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019, elevato di mezzo punto rispetto al voto sulla singola annualità.
- I partecipanti ad un Gruppo IVA sono tenuti alla solo compilazione del modello per comunicare i dati, ma non all’applicazione del relativo ISA, con la previsone di una nuova causa di esclusione.
Accesso ai benefici premiali
Il provvedimento definisce i benefici previsti, in base al punteggio raggiunto dal contribuente.
• In caso di punteggio pari almeno a 9 è inoltre prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica, oltre all’esclusione nella determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato).
• In caso di livello di affidabilità almeno pari a 8,5 è prevista l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
• Per i contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8 è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti (non superiore 50.000 euro annui per l’Iva e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP);
- l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale (non superiore a 50.000 euro/anno per i primi tre trimestri del 2020);
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale 2019 (o del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro all’anno);
- l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex artt. 43, c. 1, D.P.R. 600/73 e 57, c. 1, D.P.R. 633/72.
• Il livello minimo di affidabilità è maggiore di 6. Un punteggio minore o uguale a 6 costituisce uno strumento per individuare le posizioni a rischio da controllare.
Adeguamento e attività di controllo
Come negli studi di settore, anche per gli ISA è possibile "adeguarsi", indicando ulteriori componenti positivi, finalizzati al miglioramento della proprio profilo di affidabilità, al fine di accedere al regime premiale e raggiungere un grado di affidabilità almeno pari a 8.
Per individuare le posizioni a rischio di accertamento, sulla base del livello di affidabilità fiscale, orientarsi con questa tabella:
risultato |
Conseguenze / benefici |
Fino a 6 |
Posizione a rischio (possibile controllo analisi evasione con indagini finanziarie) |
Superiore a 6 Inferiore a 8 |
Nessun beneficio; area di neutralità fiscale (normale controllo analisi evasione) |
Almeno 8 |
Benefici: · esonero visto di conformità compensazione crediti · esonero visto di conformità rimborso credito IVA · anticipazione di un anno termine di decadenza accertamento |
Almeno 8,5 |
Benefici precedenti, con in più: · esclusione accertamenti su presunzioni semplici |
Da 9 a 10 |
Tutti i benefici precedenti, oltre a: · esclusione società non operative / in perdita sistematica · esclusione accertamento sintetico (redditometro) |
Raccolta dei dati per i Clienti dello Studio
I Clienti dello Studio hanno ricevuto i moduli per la compilazione dei dati e delle informazioni utili alla raccolta dei dati “aziendali”, da inserire nel modello ISA. Lo Studio completerà con i dati contabili ed eseguirà i calcoli sull’affidabilità fiscale, accedendo anche al cassetto fiscale del contribuente.
Dettaglio per la compilazione dei singoli quadri
Per agevolare la compilazione, si fornisce una breve illustrazione per singolo quadro.
¡ Frontespizio
Devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, altre informazioni sulla tipologia del reddito; se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si barra la relativa casella e si indicano i mesi di attività svolta nel corso del periodo d’imposta.
Il codice attività deve essere quello entrato in vigore dal 1° gennaio scorso, dalla nuova codifica a sei cifre delle attività economiche Ateco 2007.
¡ Imprese multiattività
Deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo della/e attività non rientrante/i, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Se la/le attività secondarie non superano il 30% (quindi dell’attività principale è almeno il 70%), il presente prospetto non deve essere compilato, ma ne è comunque consentita la compilazione.
¡ Personale addetto all’attività
I dati richiesti riguardano il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, quello dei collaboratori dell’impresa familiare, quello dei soci o associati nell’impresa e infine il numero degli amministratori non soci.
Per il personale dipendente va indicato il numero delle giornate retribuite, desumibile dai modelli di denuncia telematica UniEmens; per il personale con contratto di fornitura temporaneo o di somministrazione di lavoro, le giornate si determinano dividendo per otto il numero complessivo delle ore ordinarie lavorate indicate nelle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici.
Le prestazioni di lavoro accessorio, remunerati a voucher, sono da riportare sia per le imprese che i lavoratori autonomi nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”). Viene precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.
Per i collaboratori, familiari e soci deve essere indicato sia il numero che la percentuale di lavoro prestato nell’attività. Quest’ultima informazione è utilizzata per misurare in maniera quantitativa il contributo in termini lavorativi di apporto nell’attività. Le circolari 32/E del 21/06/05 e 23/E/2006 hanno fornito una serie di chiarimenti circa l’indicazione dei collaboratori dell’impresa familiare, ove deve sussistere una correlazione tra quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette. Tra gli amministratori non soci vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore e che non possono essere inseriti nei righi precedenti.
In alcuni ISA è presente il rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”.
¡ Unità locali utilizzate per l’attività
¡ Elementi specifici dell’attività
I dati richiesti sono relativi alla modalità di svolgimento dell’attività e variano da un ISA all’altro, tanto da non poter essere stabilito un criterio unico di compilazione. Per quanto riguarda l’indicazione dei dati contabili, essi devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Per la compilazione deve essere richiesta la competenza specifica dell’imprenditore o del referente tecnico-operativo aziendale.
¡ Beni strumentali
Il quadro è destinato a raccogliere informazioni relative alla quantità dei beni e non al loro valore, che deve essere indicato nel quadro degli elementi contabili. Va tenuto presente che i beni strumentali da indicare sono quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre.
¡ Dati per la revisione
In questo quadro vanno inserite le ulteriori informazioni utili per la successiva fase di aggiornamento dell’ISA e, in particolare, l’ammontare dei costi sostenuti per la sicurezza (D.Lgs. 81/08), i costi sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale obbligatoria e certificata, numero di ore dedicate alla formazione e ammontare dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
¡ Elementi contabili
E’ il quadro che ha subìto le modifiche più rilevati, con la rinumerazione dei righi per la nuova modalità di indicazione dei dati relativi agli aggio o ricavo fisso, in parte trasfusi nel quadro C. I soggetti che dichiarano redditi d’impresa devono fornire le informazioni mediante la compilazione del quadro F, mentre coloro che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni devono fornire le informazioni mediante la compilazione del quadro G o del nuovo quadro H per i modelli revisionati (identico al quadro RE).
E’ bene precisare che i dati devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Ad esempio per i costi afferenti le autovetture si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir, mentre i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare i dati sulla base di quanto previsto dall’art. 66 del Tuir. Tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06 e F08) e alle rimanenze finali (F07 e F9). Anche i contribuenti che in periodi d’imposta precedenti si sono avvalsi di regimi fiscali speciali (es. forfettario o quello dei minimi), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta, al netto dell’Iva esposta in fattura.
Le imprese che sono passate da un regime di competenza ad uno di cassa, o viceversa, devono barrare una delle due caselle del rigo F29.
¡ F21 valore dei beni strumentali
Al fine della compilazione dei modelli, il valore dei beni strumentali si ottiene sommando:
- il costo storico, comprensivo degli oneri accessori diretti, al lordo degli ammortamenti;
- il valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
- il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (leasing), al netto dell’Iva, da indicare anche nel campo 2 “di cui”; non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente al riscatto per l’acquisto;
- il valore del bene, al momento di immissione, per i beni in comodato.
L Viene eliminato il campo “di cui” dove si indicava il valore normale dei beni acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione non finanziaria (noleggi).
In caso di affitto o usufrutto di azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione di usufrutto, o in loro mancanza il valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto;
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso (/ 365 giorni). Non si deve mai tenere conto degli immobili; i beni utilizzati promiscuamente vanno conteggiati al 50%.
Va ricordato che la circolare 54/E del 13/06/01 ha consentito la possibilità di non considerare nel computo del valore quei beni inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento; ne deriva che per i beni strumentali inutilizzati è possibile non indicare il relativo valore, come ad esempio quelli per i quali non si è ancora iniziato a dedurre quote di ammortamento, ed anche i beni strumentali completamente ammortizzati.
¡ Note aggiuntive
Serve per annotare tutte le informazioni ritenute utili dal contribuente, comprese le cause di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità atteso o la criticità delle informazioni storiche fornite precaricate.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, gli utenti registrati possono cliccare sulla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
06/07/2020